diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 11447 del 28/04/2026 (Rv. 678632-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Fissazione di un termine nel decreto - Eccedente quello legale - Causa di nullità - Esclusione - Costituzione nel minor termine di legge da parte del debitore ingiunto - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678632-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto sicché, mentre è causa di nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quello legale, la fissazione di un termine maggiore, quand'anche immotivata, non costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo né impone al debitore ingiunto di proporre opposizione nel minor termine di legge.

Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)