Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 16/10/1972 (Rv. 360866 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - IN GENERE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DELL'OGGETTO - REQUISITI NECESSARI - CONTROVERSIE ELETTORALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - IN GENERE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DELL'OGGETTO - REQUISITI NECESSARI - CONTROVERSIE ELETTORALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - FATTISPECIE.*
La nullita dell'atto introduttivo del giudizio, prevista nella prima parte dell'art 164 cod proc civ, ricorre soltanto nei casi in cui sia stato omesso o risulti incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 163. Per quel che si riferisce, in particolare, all'oggetto e necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale principio trova applicazione anche nei giudizi elettorali. (nella specie, la Corte ha escluso incertezza sull'oggetto della domanda di declaratoria di decadenza dall'ufficio di consigliere comunale, ritenendo sufficiente ad individuare l'oggetto della domanda la espressione in essa contenuta 'perche debitore moroso verso il comuné)*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)