Sez. L, Sentenza n. 7443 del 16/12/1983 (Rv. 432055 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO OD OMESSA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DI DIRITTO - NULLITÀ DEL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SANATORIA DELLA NULLITÀ STESSA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO OD OMESSA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DI DIRITTO - NULLITÀ DEL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SANATORIA DELLA NULLITÀ STESSA - LIMITI.*
Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda, non è sufficiente una omissione meramente formale degli elementi richiesti dai numeri 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ., essendo invece necessario che di essi sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito, ferma restando, in ogni caso, la sanabilità di detta nullità ex art. 164 cod. proc. civ. per effetto della Costituzione del convenuto che non l'abbia eccepita nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 157, secondo comma cod. proc. civ.. (V 1159/83, mass n 425944; (V 426/83, mass n 425227; (V 5964/81, mass n 416741; (V 3093/72, mass n 360866).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)