Sez. L, Sentenza n. 10231 del 19/05/2015 (Rv. 635547 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 8, primo comma, della legge n. 84 del 1982 - Trattamento economico dei dipendenti dell'ENEA - Rinvio alla contrattazione collettiva - Art. 52 del c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982 - Norma regolatrice del rapporto - Conservazione dei diritti retributivi acquisiti dai lavoratori dipendenti - Illegittimo peggioramento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 52 del c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982, nel prevedere la conservazione del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l'ente a favore dei dipendenti che ne fruiscono alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, nella misura maturata nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento, dà esecuzione all'art. 8 della legge 5 marzo 1982, n. 84, che, nel rinviare alla contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico del personale dipendente dell'ENEA, stabilisce che fino all'entrata in vigore del primo contratto continuino ad applicarsi le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e conferma i diritti di natura retributiva già acquisiti dai lavoratori interessati, ponendosi come norma regolatrice del rapporto. Ne consegue che la quantificazione del trattamento integrativo nei termini indicati dalla contrattazione collettiva non può essere considerata un illegittimo peggioramento rispetto a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 70 del 1975.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14 com. 2, Legge 05/03/1982 num. 84 art. 8 com. 1, Contr. Coll. 31/12/1982 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)