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Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 26/06/1993 (Rv. 482934 - 01)

Risarcimento del danno - In genere | Danneggiante - Risarcimento spontaneo del danno prima della sentenza di secondo grado - Forma diversa da quella scelta dal creditore - Ammissibilità - Creditore - Rifiuto di tale adempimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482934-01

Risarcimento del danno - In genere

Il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento, se in forma specifica e per equivalente, spetta al danneggiato, non osta a che il danneggiante, anche nel corso del giudizio promosso dal predetto danneggiato e prima della sentenza di secondo grado, risarcisca spontaneamente il danno anche in forma diversa da quella scelta dal creditore, salva la possibilità per quest'ultimo di rifiutare tale adempimento e di impedire così una forma di risarcimento diversa da quella richiesta in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)