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Sez. 3, Sentenza n. 9709 del 21/05/2004 (Rv. 573009 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danneggiante - Risarcimento spontaneo del danno prima dell' intervento di sentenza esecutiva - Forma diversa da quella scelta dal creditore - Ammissibilità - Creditore - Rifiuto di tale adempimento - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573009-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno, il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente) spetta al danneggiato non osta a che il danneggiante, secondo i principi generali in tema di obbligazione e fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, risarcisca spontaneamente il danno anche in forma diversa da quella scelta dal creditore, salva la possibilità per quest'ultimo di rifiuto, che, ove ingiustificato e determinante un aggravamento del danno, comporta tuttavia la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)