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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16807 del 26/06/2018 (Rv. 649420 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Introduzione di una nuova domanda in aggiunta alla domanda originaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649420-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)