Sez. 1 - , Ordinanza n. 3254 del 09/02/2018 (Rv. 646882 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | CONTRATTI IN GENERE – AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE – Intermediazione finanziaria – Modifica domanda di nullità del contratto - Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale- Mutatio libelli- Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la parte che abbia modificato in sede di memoria, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003, la propria domanda di nullita` del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, in quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in conseguenza delle difese proposte dal convenuto, di ogni genere e tipo, non incorre in una inammissibile mutatio libelli ove la domanda cosi` modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata, perché, in tal modo non si determina né la compromissione delle potenzialita` difensive della controparte, né il sostanziale allungamento dei tempi processuali di definizione della lite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 6 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)