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Sez. 2, Sentenza n. 2311 del 09/11/1970 (Rv. 348503 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - DISCIPLINA DELL'ART 1102 COD CIV - RAPPORTI TRA PROPRIETA INDIVIDUALI E BENI CONDOMINIALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348503-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - DISCIPLINA DELL'ART 1102 COD CIV - RAPPORTI TRA PROPRIETA INDIVIDUALI E BENI CONDOMINIALI - INAPPLICABILITA.*

Il principio di cui all'art 1102 cod civ (richiamato in tema di condominio dall'art 1139 cod civ), consentendo al partecipante alla comunione il piu ampio uso della cosa comune nei limiti del rispetto della sua destinazione e della corrispondente utilizzazione da parte degli altri condomini secondo il loro diritto, non e applicabile ai rapporti tra proprieta individuali (e loro accessori) e beni condominiali finitimi, rapporti che sono soggetti alle norme generali sulle distanze e sulle servitu in quanto compatibili con la natura condominiale di beni particolari. (nella specie, in un edificio in condominio, il proprietario del primo piano aveva coperto con una rete metallica, stesa a solo pochi centimetri dal pavimento del piano sovrastante, una sua terrazza a livello di proprieta esclusiva, sulla quale i proprietari dei piani sovrastanti godevano di servitu di veduta di aria e di luce. I giudici di merito avevano fatto applicazione delle regole sulle distanze legali tra costruzioni e le servitu Prediali e non di quelle sul condominio degli edifici. Il SC ha condiviso tale orientamento, enunciando il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)