Sez. 2, Sentenza n. 221 del 10/01/1980 (Rv. 403606 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'ART 1102 COD CIV - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRA PROPRIETA INDIVIDUALI E BENI CONDOMINIALI FINITIMI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'ART 1102 COD CIV - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRA PROPRIETA INDIVIDUALI E BENI CONDOMINIALI FINITIMI - ESCLUSIONE.*
Il principio di cui all'art 1102 cod civ, sull'uso della cosa comune consentito al partecipante, non e applicabile ai rapporti tra proprieta individuali (e loro accessori) e beni condominiali finitimi, che sono disciplinati dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitu Prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra proprieta contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione. (Conf 2311/70, mass n 348503; (Conf 5/69, mass n 337778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)