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Sez. 2, Sentenza n. 221 del 10/01/1980 (Rv. 403606 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'ART 1102 COD CIV - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRA PROPRIETA INDIVIDUALI E BENI CONDOMINIALI FINITIMI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403606-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'ART 1102 COD CIV - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRA PROPRIETA INDIVIDUALI E BENI CONDOMINIALI FINITIMI - ESCLUSIONE.*

Il principio di cui all'art 1102 cod civ, sull'uso della cosa comune consentito al partecipante, non e applicabile ai rapporti tra proprieta individuali (e loro accessori) e beni condominiali finitimi, che sono disciplinati dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitu Prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra proprieta contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione. (Conf 2311/70, mass n 348503; (Conf 5/69, mass n 337778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)