Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 27/07/2007 (Rv. 600239 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | In genere.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. In caso di dedotta negligenza dell'avvocato per omessa trascrizione dell'atto di citazione in un'azione ex art. 2932 cod. civ., la prescrizione inizia a decorrere non dalla cessazione del rapporto professionale ma dal momento in cui, il cliente sia stato posto nella condizione di conoscere le lamentate inadempienze del suo difensore.(Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano stabilito la decorrenza della prescrizione dal trasferimento coattivo della proprietà del bene al cliente, perché in quel momento il danno era divenuto percepibile, conoscibile ed azionabile al fine di esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del legale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)