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Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 03/02/2012 (Rv. 621710 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Omessa trascrizione della domanda giudiziale - Obbligo inderogabile dell'avvocato di provvedervi - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621710-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

L'avvocato che abbia omesso di depositare presso la Conservatoria dei RR.II. la nota di trascrizione della domanda giudiziale (nella specie, di risoluzione del contratto avente ad oggetto beni immobili) non incorre in responsabilità professionale, se sia stato a ciò autorizzato dal cliente, il quale abbia volontariamente assunto il relativo onere, esonerandone il professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)