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Sez. L, Sentenza n. 11211 del 29/05/2015 (Rv. 635522 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Personale degli enti locali - Inquadramento nella categoria D - Art. 29 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 - Presupposti alternativi - Requisito negativo di accesso alla sesta qualifica senza concorso interno - Necessità.
Stato
decisa il 2015-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635522-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

In materia di inquadramento del personale degli enti locali, l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, prevede il passaggio alla categoria D dei dipendenti ex sesta qualifica funzionale per il personale al quale con atto formale siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza, oppure per il personale, già collocato in sesta qualifica funzionale, purché non in applicazione dell'art. 21, comma 6, del d.P.R. 3 maggio 1987, n. 268. Ne consegue che, in difetto della prova di tale requisito negativo, ovvero di avere conseguito la sesta qualifica funzionale ma non per effetto di concorso interno ai sensi del citato art. 21, non sussiste il diritto di passaggio alla categoria D.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2000 art. 29, DPR 03/05/1987 num. 268 art. 21 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)