Sez. 2, Sentenza n. 3555 del 09/12/1972 (Rv. 361517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Il giudizio di rinvio costituisce una nuova fase del rapporto processuale che si svolge ad istruzione chiusa, essendo destinata alla nuova decisione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata. In tale giudizio, a norma dell'art 394 cod proc civ, la possibilita di conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata e possibile solo ove la necessita delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di Cassazione. Cio importa la preclusione di ogni nuova attivita assertiva di fatti non allegati ritualmente nella precedente fase del giudizio e, quindi, non possono prospettarsi eccezioni nuove perche fondate su situazioni di fatto diverse da quelle esaminate e che avrebbero dovuto esserlo dal giudice di appello, poiche oggetto del giudizio di rinvio e, nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione, l'impugnazione a suo tempo interposta contro la sentenza di primo grado. (V 612'66, mass n 321216).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)