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Sez. 3, Sentenza n. 612 del 28/02/1966 (Rv. 321216 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1966-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321216-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ECCEZIONI.*

Nel giudizio di rinvio non possono essere modificati i termini oggettivi della controversia ne i presupposti di fatto della sentenza di annullamento, la quale, ordinando la prosecuzione del processo allo scopo di riparare gli errori della sentenza cassata, fissa il principio di diritto non in via astratta, ma agli effetti della decisione della causa. Pertanto, esiste il divieto di prendere, in Sede di rinvio, conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, ovvero di proporre, oltre a domande nuove, eccezioni in senso proprio non proposte nei pregressi gradi o dalle quando le parti siano decadute, salvo che la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, definendo diversamente il rapporto dedotto in lite e fissando tesi giudiziali non prospettate o applicando uno jus superveniens, abbia creato una situazione giuridica nuova dalla quale sorga, per la prima volta in Sede di rinvio, la necessita di proporre l'eccezione direttamente in quella Sede. (Conf 1191/65; 2352/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)