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Sez. 2, Sentenza n. 3200 del 07/10/1969 (Rv. 343195 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343195-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio che il giudice di merito esprime in ordine alla maggiore consistenza degli elementi di prova forniti da una parte rispetto a quelli forniti dall'altra, ai fini del deferimento del giuramento suppletorio si risolve in un apprezzamento di merito sottratto, come tale ad ogni Sindacato davanti al giudice di legittimita. (Conf 1779-69, massima n 340839 1600-68, massima n 333358 168-68, massima n 331020).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)