Sez. 2, Sentenza n. 3200 del 07/10/1969 (Rv. 343195 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio che il giudice di merito esprime in ordine alla maggiore consistenza degli elementi di prova forniti da una parte rispetto a quelli forniti dall'altra, ai fini del deferimento del giuramento suppletorio si risolve in un apprezzamento di merito sottratto, come tale ad ogni Sindacato davanti al giudice di legittimita. (Conf 1779-69, massima n 340839 1600-68, massima n 333358 168-68, massima n 331020).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)