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Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 14/07/1972 (Rv. 359868 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - SUSSISTENZA - SCELTA DELLA PARTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359868-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - SUSSISTENZA - SCELTA DELLA PARTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

La valutazione dell'esistenza della semiplena probatio e la scelta della parte alla quale deferire il giuramento suppletorio sono apprezzamenti di fatto insindacabilmente riservati al giudice di merito, il quale e tenuto soltanto a dare adeguata ragione della risoluzione adottata. (Conf 2385'71, mass n 353324; 2247'70, mass n 348406) (Conf 3200'69, mass n 343195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)