diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 447 del 11/10/1985 Ud. (dep. 16/01/1986) Rv. 171593 - 01

ARMI - IN GENERE - STRUMENTI LANCIARAZZI - NORMALI PISTOLE LANCIARAZZI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171593-01

ARMI - IN GENERE - STRUMENTI LANCIARAZZI - NORMALI PISTOLE LANCIARAZZI - CONFIGURABILITÀ.*

In virtù della norma di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (in materia di armi) fra "gli strumenti lanciarazzi" sono da ricomprendersi le normali pistole lanciarazzi, in quanto, attraverso la pressione sviluppata dalle capsule fungenti da carica di lancio e da innesco della polvere contenuta nel razzo, esse sono in grado di sollevare quest'ultimo fino ad un'altezza di circa 18 metri ed a spingerlo su una traiettoria rettilinea di circa 15 m., per cui il razzo ha la capacità di provocare lesioni a persone distanti dal tiratore a mezzo dei frammenti dell'involucro, contenente l'artificio oppure attraverso ustioni nonché di provocare incendi di obiettivi distanti.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)