Sez. 5, Sentenza n. 2186 del 07/11/1986 Ud. (dep. 18/02/1987) Rv. 175163 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - RAZZI E LANCIARAZZI - DISCIPLINA RELATIVA ALLA DETENZIONE ED AL PORTO DI ARMI DA SPARO - APPLICABILITÀ - ECCEZIONE - RATIO.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - RAZZI E LANCIARAZZI - DISCIPLINA RELATIVA ALLA DETENZIONE ED AL PORTO DI ARMI DA SPARO - APPLICABILITÀ - ECCEZIONE - RATIO.*
I razzi ed i congegni Atti al loro impiego sono soggetti alle Disposizioni previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituite dagli artt. 9 e 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497. Infatti, il nostro legislatore, con la legge 18 aprile 1975, n. 110, li ha esplicitamente inclusi nella disciplina normativa predisposta per le armi da sparo, pur prevedendo che quando il loro impiego sia contemplato da Disposizioni legislative o regolamentari non si applicano le sanzioni relative alla detenzione ed al porto delle armi da sparo. In tal senso dispone anche il primo comma dell'art. 5 d.P.R. 18 agosto 1977, n. 533, il quale, precisando che le Disposizioni relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano agli "strumenti lanciarazzi ed agli artifici da segnalazione", il cui impiego è previsto per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita in mare, soltanto a tali fini ha inteso limitare l'efficacia sanzionatoria delle Disposizioni relative al porto ed alla detenzione delle armi da fuoco. (Conf mass n 146125; (V mass n 165409; (V mass n 171593; V mass n 165409).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 3, Legge 08/08/1977 num. 533 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)