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Sez. 1, Sentenza n. 2197 del 25/05/1987 Cc. (dep. 14/08/1987) Rv. 176551 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - CONTRAFFAZIONE ED ALTERAZIONE DELLE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - CONFIGURABILITÀ DI DUE AUTONOME IPOTESI DELITTUOSE RISPETTIVAMENTE A CARICO DELL'EMITTENTE E DELL'UTILIZZATORE - INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA CON RIFERIMENTO AL LUOGO DELL'AVVENUTO SEQUESTRO DELLE BOLLE.*
Stato
decisa il 1987-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176551-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - CONTRAFFAZIONE ED ALTERAZIONE DELLE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - CONFIGURABILITÀ DI DUE AUTONOME IPOTESI DELITTUOSE RISPETTIVAMENTE A CARICO DELL'EMITTENTE E DELL'UTILIZZATORE - INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA CON RIFERIMENTO AL LUOGO DELL'AVVENUTO SEQUESTRO DELLE BOLLE.*

La falsità materiale (contraffazione ed alterazione) delle bolle di accompagnamento, configura due diverse ed autonome fattispecie delittuose, a carico rispettivamente dell'emittente e dell'utilizzatore delle bolle, in deroga al principio del concorso di persone disciplinato dagli artt. 110 e seguenti del codice penale, salva l'ipotesi nell'istigazione. Ne consegue che la cognizione di tali reati spetta separatamente al giudice del luogo di commissione e di accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge n. 4 del 1929. Nel caso di sequestro delle bolle in possesso dell'uno o dell'altro soggetto (emittente o utilizzatore) ciascuno dei reati suddetti deve ritenersi accertato nel luogo dell'avvenuto sequestro, giacché anteriormente a tale momento possono ritenersi sussistenti soltanto indizi in ordine all'autonomo reato, e quindi, soltanto con riferimento a tale luogo deve essere individuata la Competenza territoriale dell'organo giurisdizionale, al quale competono tutte le iniziative ed attività conseguenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 40, Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 44, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)