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Sez. 1, Sentenza n. 705 del 15/03/1989 Cc. (dep. 10/04/1989) Rv. 180991 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - RILASCIO E UTILIZZAZIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - AUTONOMIA DELLE FIGURE CRIMINOSE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180991-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - RILASCIO E UTILIZZAZIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - AUTONOMIA DELLE FIGURE CRIMINOSE - CONSEGUENZE.*

Nella fattispecie di rilascio ed utilizzazione di bolle di accompagnamento o di altri documenti contraffatti o alterati di cui all'art. 4 n. 1 legge n. 516 del 1982, debbono ravvisarsi due distinte ed autonome figure di reato separatamente addebitabili agli autori dei rispettivi comportamenti. Ne consegue che, esclusa ogni ipotesi di concorso necessario tra rilasciante ed utilizzatore del documento anche in presenza di un eventuale accordo tra essi, i due reati di rilascio ed utilizzazione vanno conosciuti dai giudici che risultano rispettivamente competenti secondo i normali criteri dettati dalle norme sulla Competenza per i reati finanziari, cioè dai giudici dei luoghi di accertamento dei due distinti reati. (Conf mass n 176551; (Conf mass n 175537; (Conf mass n 175463).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)