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Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 06/04/1977 (Rv. 385033 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - VENDITA A MEZZO DI COMMISSIONARIO - AZIONE DEL COMPRATORE DI GARANZIA PER I VIZI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMMISSIONARIO - IMPEGNO DI GARANZIA DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385033-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - VENDITA A MEZZO DI COMMISSIONARIO - AZIONE DEL COMPRATORE DI GARANZIA PER I VIZI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMMISSIONARIO - IMPEGNO DI GARANZIA DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il commissionario a vendere, il quale agisce per conto del committente, ma in nome proprio, assume, nei rapporti con il terzo acquirente, la veste di unico titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, a cui rimane estraneo il committente. Pertanto, l'Azione di garanzia per vizi, da parte del compratore di un autoveicolo a mezzo di commissionario, va proposta esclusivamente nei confronti del commissionario stesso, mentre rimane irrilevante la circostanza che il committente, in qualita di produttore, abbia assunto l'impegno di assicurare la funzionalita del mezzo e di rimuovere, con la propria organizzazione, gli eventuali vizi, ove tale impegno sia rimasto nell'ambito dei rapporti fra il committente medesimo ed il commissionario, e non si sia tradotto in una partecipazione del primo al contratto stipulato fra il secondo ed il compratore. (V 2380/71, mass n 353311; (V 2294/71, mass n 353145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1735, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)