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Sez. 2, Sentenza n. 11118 del 05/11/1998 (Rv. 520395 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Facoltà del mandante di esercitare i diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato - Carattere eccezionale - Estensibilità all'esercizio di diritti di natura diversa - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520395-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE

La disposizione di cui al comma secondo, prima parte, dell'art. 1705 cod. civ. introduce - per ragioni di tutela dell'interesse del mandante - un'eccezione al fondamentale principio, enunciato nel comma primo, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Detta eccezione, essendo limitata alla possibilità dell'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, non può ritenersi estensibile anche all'esercizio di diritti di natura diversa, quale quello di sperimentare contro il terzo le azioni da contratto e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, perché altrimenti la disposizione generale di cui allo stesso art. 1705 cod. civ. resterebbe svuotata di contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)