Sez. U, Sentenza n. 22516 del 07/11/2016 (Rv. 641532 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Fatto di rilevanza penale - Incidenza - Condizioni - Maturazione della prescrizione anteriormente all'esercizio dell'azione penale - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l'azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell'iniziativa disciplinare, previsto dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un'imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell'inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell'illecito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)