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Sez. U, Sentenza n. 11367 del 31/05/2016 (Rv. 639926 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Azione disciplinare per fatto costituente reato - Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Passaggio in giudicato della sentenza penale - Omessa sospensione del giudizio disciplinare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639926-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti, ma non sul termine iniziale della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)