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Sez. 1, Sentenza n. 24415 del 21/11/2011 (Rv. 620239 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Convenzione italo - Tunisina - Convenuto non residente nello Stato che emette la sentenza - Termine a comparire di 90 giorni - Condizione per il riconoscimento - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620239-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

La Convenzione tra Italia e Tunisia, relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e decisioni arbitrali e all'estradizione, stipulata a Roma il 15 novembre 1967 e ratificata in Italia con legge 28 gennaio 1971, n. 267, prevede all'art. 3, lettera b), ai fini del riconoscimento delle sentenze nei due Stati contraenti, che sia osservato il termine di 90 giorni per la comparizione del soggetto convenuto davanti alla giurisdizione dello Stato in cui non abbia la residenza o il domicilio. Ne consegue che la concessione di un termine inferiore a quello indicato nella Convenzione deve ritenersi, di per sé solo, impeditivo dell'ottenimento del predetto riconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1971 num. 267, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)