Sez. 1, Sentenza n. 3553 del 29/09/1986 Ud. (dep. 20/03/1987) Rv. 175403 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ.*
Le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nel nostro sistema per mitigare le pene previste per i singoli reati, in relazione a circostanze non contemplate specificamente nel codice e per individualizzare la reazione dell'ordinamento alla obiettiva gravità del fatto ed alla personalità del suo autore. (Conf mass n 166200).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)