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Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 10/02/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166200 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166200-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

Le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nel nostro sistema per mitigare le pene previste per i singoli reati, in relazione a circostanze non contemplate specificamente nel codice e per individualizzare la reazione dell'ordinamento alla obiettiva gravità del fatto ed alla personalità del suo autore. (V mass n 160681; (V mass n 158433; (V mass n 118394).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)