Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 10/02/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166200 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nel nostro sistema per mitigare le pene previste per i singoli reati, in relazione a circostanze non contemplate specificamente nel codice e per individualizzare la reazione dell'ordinamento alla obiettiva gravità del fatto ed alla personalità del suo autore. (V mass n 160681; (V mass n 158433; (V mass n 118394).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)