Sez. U, Sentenza n. 2732 del 25/10/1973 (Rv. 366242 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA INCIDENTALE CAUTELARE PROPOSTA CONTESTUALMENTE ALLA CAUSA PRINCIPALE - REGOLAMENTO PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA INCIDENTALE CAUTELARE PROPOSTA CONTESTUALMENTE ALLA CAUSA PRINCIPALE - REGOLAMENTO PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
E ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione anche quando venga proposto, in pendenza della causa principale, non per contestare la giurisdizione del giudice adito in rapporto a questa, ma soltanto con riguardo alla domanda incidentale cautelare contestualmente proposta sempre che non sussista un vincolo strumentale tra i due procedimenti in modo che essi non siano rivolti a tutela della stessa situazione soggettiva dedotta o deducibile. (fattispecie; e stato ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione in tema di istanza di sospensione - proposto al consiglio di stato - del provvedimento di diniego di dispensa dal servizio militare).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)