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Sez. U, Sentenza n. 693 del 24/02/1975 (Rv. 374029 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO LIMITATAMENTE AD UNA DOMANDA CAUTELARE INSERITA NEL PROCESSO DI MERITO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374029-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO LIMITATAMENTE AD UNA DOMANDA CAUTELARE INSERITA NEL PROCESSO DI MERITO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*

E ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto da chi, senza negare la giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda principale, la contesta limitatamente ad una domanda cautelare inserita nello stesso processo. In tal caso il compito delle Sezioni Unite della suprema Corte e volto ad accertare la fondatezza dell'istanza di regolamento, per escluderla ove sussista, fra le due domande, il vincolo strumentale determinato dalla identita della tutela giuridica con esse perseguita. (Conf 2531/74, mass n 370973; V 2732/73, mass n 366242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)