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Sez. 1, Sentenza n. 2133 del 11/03/1999 (Rv. 524036 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria di irregolarità formali ex art. 9 della legge n. 882 del 1980 - Conseguenze - Rimborso delle soprattasse già pagate - Esclusione - Anche nel caso di pendenza di controversia sulla debenza delle stesse.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524036-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, (recante disposizioni per la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) non consente il rimborso delle soprattasse (nella specie dovute per tardivi versamenti di ritenute alla fonte) pagate prima dell'entrata in vigore della legge (avvenuta il 28 dicembre 1980), ancorché sia pendente controversia sulla debenza delle stesse, atteso che la norma palesemente collega il diritto al rimborso alla circostanza di fatto che il pagamento delle soprattasse sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 882 art. 1, Legge 22/12/1980 num. 882 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)