Sez. 1, Sentenza n. 2916 del 25/03/1994 (Rv. 485917 - 01)
Tributi (in generale) - Condono fiscale | Sopratasse - Estinzione ex art. 9 legge n. 882 del 1980 - Portata - Sopratasse pagate dopo l'entrata in vigore della normativa sul condono tributario - Diritto al rimborso - Condizioni.
Tributi (in generale) - Condono fiscale
In materia di condono fiscale, la causa di estinzione delle sopratasse, disciplinata dall'art. 9 legge 22 dicembre 1980 n. 882, prevede da un lato lo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo e non ancora pagate alla data di entrata in vigore della suddetta legge e dall'altro il diritto al rimborso di quelle pagate soltanto dopo l'entrata in vigore della normativa sul condono tributario, essendo tuttavia il rimborso di queste ultime collegato non solo al dato temporale che il pagamento sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge, ma alla connessione con il condono nel senso che il rapporto tributario sia stato definito attraverso la istanza di condono.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1980 num. 882 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)