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Sez. L, Sentenza n. 6072 del 16/10/1986 (Rv. 448396 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ COMMISURATA A GIORNATA - DETERMINAZIONE - RIPARTIZIONE DELLA RETRIBUZIONE FISSA MENSILE PER VENTISEI - DEROGA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448396-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ COMMISURATA A GIORNATA - DETERMINAZIONE - RIPARTIZIONE DELLA RETRIBUZIONE FISSA MENSILE PER VENTISEI - DEROGA - AMMISSIBILITÀ.*

Ai fini della Determinazione di particolari indennità retributive commisurate a giornata, il criterio generale di ripartizione della retribuzione fissa mensile per ventisei - ricavabile dagli artt. 36, terzo comma, cost. E 2109 cod. civ. (i quali, non prevedendo la retribuzione del riposo settimanale, ne escludono la computabilità nel calcolo delle giornate lavorative) - è derogabile dalla autonomia privata delle parti, le quali, pertanto, senza incorrere nella nullità di cui all'art. 1418 cod. civ., possono contrattualmente adottare il diverso criterio della divisione della retribuzione mensile per trenta (anziché per ventisei). (principio affermato in relazione agli artt. 6 e 15 del C.C.n.L. 23 luglio 1976, nella controversia promossa da dipendenti della azienda consorzio trasporti Veneziano per il pagamento delle differenze economiche relative al compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo). (V 5923/82, mass n 426682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)