Sez. L, Sentenza n. 1847 del 11/03/1983 (Rv. 426682 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORATORI ADDETTI A PRESTAZIONI DISCONTINUE - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORATORI ADDETTI A PRESTAZIONI DISCONTINUE - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Per i lavoratori addetti a prestazioni discontinue, le quali sono escluse da limitazioni di orario (ai sensi dell'art. 3 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 e della tabella di cui al R.d. 6 dicembre 1923 n. 2657), può configurarsi lavoro straordinario, da compensarsi con aumento della retribuzione dovuta per il lavoro ordinario (art. 2108 cod. civ.), solo quando, nonostante la discontinuità dell'attività lavorativa, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite massimo risulti in concreto superato. (V 3493/82, mass n 421478; (Conf 535/76, mass n 379198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)