Sez. 3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006 (Rv. 594170 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Decorrenza - Portata.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
Nell'ipotesi in cui manchi la firma per ricevuta del destinatario del provvedimento del giudice (nella specie, del provvedimento di sospensione del processo), e, con essa, la certezza della data della sua conoscenza, il termine per proporre ricorso per regolamento di competenza ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., applicabile anche al regolamento di competenza, e decorre - qualora si tratti di ordinanza riservata e non risulti nè la data di emissione, nè quella di deposito - dalla data dell'udienza in cui è stata assunta la riserva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)