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Sez. 3, Sentenza n. 8165 del 23/05/2003 (Rv. 563470 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Decorrenza - Portata.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563470-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre dalla comunicazione della sentenza sulla competenza, laddove quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell'atto, il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, o, in mancanza, dal deposito della sentenza ma, in quest'ultimo caso, ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)