Sez. 2, Sentenza n. 8763 del 13/04/2010 (Rv. 612657 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Prelievo supplementare del latte - Versamento all'AGEA - Termine - Decorrenza - Art. 5 d.l. n. 49 del 2003 - Scadenza fissata in via convenzionale per il pagamento del latte - Rilevanza - Esclusione.
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In tema di regolamentazione del prelievo supplementare del latte, il primo acquirente è tenuto al versamento all'AGEA del prelievo medesimo entro il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.l. n. 49 del 2003, conv. in legge n. 119 del 2003, senza che abbia rilievo alcuno, ai fini della decorrenza del termine, la scadenza fissata, in via contrattuale, per il pagamento del latte al produttore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 5, Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)