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Sez. 2, Sentenza n. 24329 del 18/11/2011 (Rv. 620225 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Prelievo supplementare del latte - Versamento all'AGEA - Termine - Decorrenza - Art. 5 del d.l. n. 49 del 2003 (convertito in legge n. 119 del 2003) - Scadenza fissata in via convenzionale per il pagamento del latte - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620225-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

In tema di regolamentazione del prelievo supplementare del latte, il primo acquirente è tenuto al versamento all'AGEA del prelievo medesimo entro il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.legge 28 marzo 2003, n. 49 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119), senza che abbia rilievo alcuno, ai fini della decorrenza del termine, la scadenza fissata, in via contrattuale, per il pagamento del latte al produttore. Infatti, non sussiste alcuna connessione tra il pagamento del corrispettivo al produttore e l'obbligo di versamento all'AGEA del prelievo supplementare, giacché il conferimento di latte in esubero non dà luogo a corrispettivo in favore del produttore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 5, Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)