Sez. L - , Ordinanza n. 10427 del 02/05/2018 (Rv. 648811 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omissione o infedeltà dei Mod. DM 10 - Presunzione di "evasione contributiva" - Prova contraria a carico del datore di lavoro - Fatto doloso del terzo - Onere di tempestiva denuncia - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps, attraverso i Mod. DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede; tale onere non può ritenersi assolto con la mera allegazione di un preteso fatto doloso del terzo (nella specie, indebita appropriazione, da parte del consulente, delle somme da versare all'Inps), in assenza di una tempestiva denuncia dello stesso all'autorità giudiziaria penale, atteso che la condotta silente del datore di lavoro è idonea a corroborare l'elemento intenzionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)