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Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Giudizio di cassazione - Interesse a ricorrere - Per far valere la nullità dell’ordinanza di estinzione recante la sola firma del presidente non relatore ed estensore - Sussistenza - Possibilità di esperire altri rimedi endoprocessuali - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671544-02

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata nel giudizio di appello, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l'opposizione all'esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)