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Sez. 3, Sentenza n. 19124 del 23/09/2004 (Rv. 577300 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Provvedimento di estinzione emesso dalla Corte d'Appello - Forma - Ordinanza - Conseguenze - Natura di sentenza - Configurabilità - Assoggettabilità a reclamo - Esclusione - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Requisiti formali del provvedimento - Sottoscrizione del giudice - Del solo presidente (anche) in qualità di relatore - Validità - Del solo presidente non relatore - Inesistenza.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577300-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché invalido, ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo soggetto a reclamo, deve essere impugnato con il ricorso per cassazione. Perché se ne possa, peraltro, predicarsi la validità, esso deve presentare i requisiti di contenuto e forma prescritti dall'art. 132 cod. proc. civ., e, tra questi, la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore, con la conseguenza che l'ordinanza di estinzione che rechi la sola firma del presidente, senza che questi risulti anche il relatore, è irrimediabilmente affetta da giuridica inesistenza, rilevabile in sede di giudizio di legittimità anche d'ufficio, con conseguente remissione della causa dinanzi al giudice "a quo" per gli eventuali provvedimenti in tema di rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ex art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)