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Sez. 2, Sentenza n. 3670 del 14/04/1999 (Rv. 525333 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Preliminare di vendita di terreni assegnati dall'Ente di sviluppo fondiario - Differimento degli effetti alla data del riscatto - Trasferimento del possesso del fondo in data anteriore - Conseguenze - Nullità del contratto.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525333-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

È affetto da nullità il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se, con esso, sia stato trasferito il possesso del fondo in data anteriore, perché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 (non è abrogato dalla normativa sulla riforma agraria, disposta dalla legge 29 maggio 1967 n. 379) prevede espressamente la nullità assoluta, e perciò rilevabile anche di ufficio o da chiunque vi abbia interesse, di qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)