Sez. 2, Sentenza n. 12122 del 11/11/1992 (Rv. 479454 - 01)
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario - Differimento degli effetti alla data del riscatto - Trasferimento del possesso del fondo in data anteriore - Nullità del contratto.
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione
Il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario, anche quando ne sono stati differiti gli effetti alla data del riscatto, è nullo se comporti il trasferimento del possesso del fondo in data anteriore, perché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 - che non è stato abrogato dalla normativa sulla riforma agraria, disposta dalla legge 29 maggio 1967 n. 379 - prevede espressamente la nullità assoluta, e perciò rilevabile anche di ufficio o da chiunque vi abbia interesse, di qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)