Sez. 3, Sentenza n. 7785 del 08/06/2001 (Rv. 547336 - 01)
DIVISIONE - COMUNIONE E CONDOMINIO | Comunione convenzionale - Scioglimento - Usufruttuario del bene indiviso - Partecipazione al procedimento di divisione - Necessità - Esclusione.
DIVISIONE - COMUNIONE E CONDOMINIO
Nel caso di comproprietà di beni gravati da un diritto di usufrutto, la partecipazione dell'usufruttuario al giudizio di divisione si rende necessaria nella sola ipotesi di comunione ereditaria, e sempreché l'usufruttuario rivesta, altresì, la qualità di erede (art. 713 cod. civ.), ma non in caso di divisione convenzionale, dovendo ritenersi consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire fra di essi lo scioglimento della comunione stessa (art. 784 cod. proc. civ.), senza che, in tale giudizio, l'usufruttuario acquisti la veste di litisconsorte necessario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)