Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 13/12/2005 (Rv. 585777 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE | In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE
Qualora con la domanda di divisione si chieda lo scioglimento della comunione non ereditaria avente ad oggetto la contitolarità della nuda proprietà, l'usufruttuario "pro quota" dell'immobile non è parte necessaria del giudizio, atteso che l'usufrutto e la nuda proprietà, costituendo diritti reali diversi, danno luogo - ove spettino a più persone - a un concorso di "iura in re aliena" sul medesimo bene e non anche ad una comunione in senso proprio, configurabile in presenza della contitolarità del medesimo diritto reale (1100 cd. civ.) ed alla quale è correlato il giudizio di divisione, che è volto alla trasformazione del diritto ad una quota ideale (della proprietà o di altro diritto reale limitato) in un diritto esclusivo (di proprietà o di altro diritto reale limitato) su beni individuali; nè, d'altra parte, l'art. 784 cod. civ. prefigura la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell'usufruttuario "pro quota", atteso che, nel giudizio di divisione, l'usufruttuario stesso, il quale abbia acquistato il diritto in base a un negozio trascritto in data anteriore alla trascrizione della domanda di divisione, può essere chiamato in giudizio, ai sensi dell'art. 1113 comma terzo cod. civ. in relazione all'art. 106 cod. proc. civ., perché la sentenza abbia effetto nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)