Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 07/05/1969 (Rv. 340425 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI.*
Nell'attuale sistema processuale, l'appello non ha effetto pienamente devolutivo, giacche la prescritta specificita dei motivi implica che si debbano intendere impugnate soltanto le parti della sentenza di primo grado a cui i motivi si riferiscono e le parti ad esse legate da vincolo di dipendenza. E preclusa, pertanto, al giudice di secondo grado l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non impugnati. (V. 2972-68, massima n.335790 744-68, massima n.331989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)