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Sez. 1, Sentenza n. 2266 del 07/11/1970 (Rv. 348442 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DI TUTTA LA SENTENZA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI - SENTENZA CON CAPI AUTONOMI - PARZIALE RINVIO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348442-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DI TUTTA LA SENTENZA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI - SENTENZA CON CAPI AUTONOMI - PARZIALE RINVIO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*

La specificazione dei motivi di appello, prescritta in funzione della delimitazione del campo entro il quale il giudice di secondo grado deve esercitare il suo potere di riesame, non e necessaria allorquando l'atto di impugnazione investa tutta la sentenza di primo grado, criticandone, in complesso, i metodi di valutazione dei fatti e le ragioni di diritto sulle quali essa e fondata, ed i presupposti dai quali dipendono i suoi vari capi. Cio, pero, non implica che, ove i vari capi della sentenza impugnata, ben lungi dall'avere presupposti comuni, siano fondati su ragioni autonome e non dipendenti da quelle sui quali poggiano gli altri capi, basti formulare dei motivi specifici soltanto contro alcuni di essi e riportarsi, per gli altri, alle ragioni spiegate in prima istanza, e non accolte dai primi giudici. In tal modo, difatti, stante l'autonomia dei vari capi della sentenza impugnata, la pura e semplice asserzione che essa avrebbe dovuto decidere in maniera diversa ed accogliere le domande che, invece, ha respinto, non basta a delimitare il campo del riesame da parte del giudice di secondo grado, e si risolve nella richiesta di un iudicium novum, che non e la revisio prioris instantiae in cui, secondo il vigente ordinamento processuale, consiste il giudizio di appello. (V 3550'69, mass n 343734 3411'69, mass n 343497 1553'69, mass n 340425 58'69, mass n 337890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)