Sez. 1, Sentenza n. 2215 del 23/02/1993 (Rv. 481054 - 01)
Procedimento civile - Giudice - Istruttori - Poteri e obbligi - Rimessione della causa al collegio | Per la decisione di una questione preliminare di merito - Decisioni dell'intera controversia - Poteri del collegio - Mancanza di conclusioni istruttorie - Effetti.
Procedimento civile - Giudice - Istruttori - Poteri e obbligi - Rimessione della causa al collegio
In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d'ufficio mezzi istruttori non vincolanti all'istanza di parte, deve decidere l'intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)