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Sez. 1, Sentenza n. 6623 del 18/07/1997 (Rv. 506132 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Rimessione al collegio per la decisione di questione pregiudiziale - Decisione della causa anche nel merito - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506132-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE

Non incorre in alcuna violazione di norma processuale il giudice che, investito di tutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 cod. proc. civ., ed in mancanza di istanze istruttorie, abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali; di dover esaurire l'intero "thema decidendum" e quindi di dovere pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di proporre gli eventuali incombenti inerenti allo stesso merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)