Sez. 2, Sentenza n. 12303 del 07/06/2011 (Rv. 618204 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Principio di infrazionabilità della prova - Ammissibilità di nuove prove testimoniali in appello - Limite della indispensabilità - Possibilità di ammettere prova già preclusa - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il principio di infrazionabilità della prova tra i vari gradi di giudizio non è stato soppresso in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 244, secondo comma, cod. proc. civ., ma rafforzato dalla previsione contenuta nell'art. 345 del cod. proc. civ. novellato, in base alla quale anche per le prove testimoniali vale il principio della inammissibilità della nuova prova in appello, che può essere ammessa solo in quanto - senza alterare il regime delle preclusioni - ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)